Bandiera ladina, chi sei per l'ordinamento giuridico?
Il 5 maggio 2025 la bandiera ladina ha compiuto 105 anni. Un tempo di esistenza considerevole se ci si pensa. Volgendo invece lo sguardo all’ordinamento giuridico di tale bandiera non vi è traccia.
Qualche anno fa, alcuni ladini, residenti in Provincia di Bolzano mi hanno chiesto se fosse possibile esporre presso la casa comunale la bandiera ladina accanto a quella italiana, europea e della provincia. Qualcuno - con un approccio molto superficiale - mi ha pure detto che il problema non esiste, basta solo esporla come avviene già in val di Fassa. E invece il problema c’è, eccome, e me ne sono reso conto man mano che ho iniziato ad approfondire la questione.
Il precedente della bandiera della pace
Nell’ottobre 2004 il Consiglio comunale di un comune del Molise aveva deliberato di esporre la bandiera della pace accanto a quella italiana e dell’Unione Europea. Non l’avessero mai fatto! Il Prefetto ha immediatamente ordinato di togliere la bandiera e così il caso, assumendo sempre più maggiore risonanza mediatica, è approdato alla Camera dei deputati, con tanto di interrogazione. Come sempre accade nell’ambito del diritto, due sono le tesi sulla questione.
La prima ritiene che la bandiera della pace sia espressione dell’art. 11 Cost, in quanto l’Italia ripudia la guerra. Si ritiene inoltre che tale simbolo rappresenti un messaggio universale e che non vi è alcun divieto di esporre tale bandiera.
Sebbene non vi sia un divieto espresso o specifico, la seconda tesi ritiene che la bandiera non possa essere esposta, in quanto si tratta di un simbolo privato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha seguito tale linea interpretativa e, nel proprio parere, ha affermato che non è possibile esporre la bandiera della pace, perché sugli edifici pubblici non possono essere esposti simboli privati, atteso il carattere di neutralità delle istituzioni pubbliche che assume natura di principio fondamentale in uno Stato democratico.
Detto ciò, si potrebbe obiettare che la bandiera della pace non ha nulla a che vedere con quella ladina. L’obiezione coglie parzialmente nel segno, in quanto tale caso ci consente di comprendere la protezione che l’ordinamento assicura al tricolore italiano.
La dignità del tricolore
La Costituzione, la legge n. 22/1998 e il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 121/2000) contengono norme volte ad assicurare la dignità al tricolore. In particolare, la normativa stabilisce i casi in cui è possibile esporre sugli edifici pubblici la bandiera italiana e soprattutto quali bandiere possono essere esposte e il relativo ordine di esposizione.
La bandiera italiana è tutelata, sotto il profilo penale, dall’art. 292 del codice penale, il quale punisce con la reclusione fino a due anni chi vilipende o danneggia il tricolore. Sul punto, occorre ricordare che, tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto le Prefetture, hanno sempre sostenuto che esporre la bandiera della pace sugli edifici pubblici potrebbe integrare la fattispecie del vilipendio della bandiera di cui alla sopra richiamata disposizione penale.
A livello statale nessun riferimento normativo è presente con riguardo alle bandiere delle popolazioni appartenenti ad una minoranza linguistica, nonostante la tutela delle minoranze costituisce principio fondamentale dell’ordinamento italiano. Negli ultimi anni due Regioni (Friuli-Venezia Giulia e Piemonte) hanno approvato apposite norme per regolare l’esposizione della bandiera delle comunità appartenenti ad una minoranza linguistica.
La legge n. 27/2001 del Friuli – Venezia Giulia
L’art. 6 della legge regionale n. 27/2001 prevede che, sugli edifici pubblici dei comuni ove si trovano popolazioni appartenenti ad uno dei gruppi linguistici, accanto alla bandiera italiana, europea e regionale, sia esposta anche quella della comunità di minoranza di riferimento.
La legge n. 26/2007 della Regione Piemonte
Anche il Piemonte si è adoperato per risolvere la questione e con l’art. 1 ha scritto “nero su bianco” che sugli edifici pubblici dei Comuni ove si trova una popolazione che appartiene ad una delle minoranze linguistiche della Regione, può essere esposta, accanto alla bandiera italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.
E la bandiera ladina?
La prima questione è individuare il soggetto competente a legiferare in materia. L’art. 1 della legge n. 22/1998 consente alle Regioni di intervenire con apposite norme, come hanno già fatto la Regione Piemonte e il Friuli-Venezia Giulia.
Con riguardo alla Regione Trentino-Alto Adige la competenza esclusiva in materia di enti locali spetta alla Regione, onde per cui si rimane in attesa di un intervento del legislatore regionale che tuttavia tarda ad arrivare.
Nel maggio 2024 è stato pubblicato un comunicato stampa, il cui titolo è “KOMPATSCHER - GUGLIELMI, “OGGI LA BANDIERA LADINA OTTIENE IL GIUSTO RICONOSCIMENTO CHE LE SPETTA”. Tuttavia, quale sottotitolo si legge: “L’aula del Consiglio regionale approva una mozione per il riconoscimento Istituzionale della Bandiera Ladina”.
Ma allora, la bandiera ladina è stata riconosciuta o deve essere ancora riconosciuta?
La domanda sorge spontanea, perché gran parte della stampa ha dato risalto alla notizia, valorizzando il titolo e creando una vera e propria “fake news”, ossia che la bandiera ladina è stata riconosciuta dalla Regione Trentino-Alto Adige. Ho parlato con molti ladini in valle e anch’essi erano convinti che ormai la problematica fosse stata risolta, e invece non è così come si può intuire dal dispositivo della mozione approvata dal Consiglio regionale: “il Consiglio regionale… impegna la Giunta regionale: 1. Ad integrare il decreto del Presidente della Regione del 2 aprile 2001, n. 5/L recante le “Norme regolamentari per l’uso dello stemma e del gonfalone della Regione”, prevedendo l’uso e l’esposizione della bandiera ladina sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti al gruppo linguistico ladino, accanto alla bandiera italiana, europea, della Regione, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e del comune di interesse nelle stesse occasioni nelle quali vengono esposte le bandiere citate”.