Cosa si può fare in caso di decesso di un proprio familiare a causa di un sinistro stradale?
Occorre distinguere tra i vari rimedi previsti dal diritto penale e dal diritto civile.
1. Ambito penale
L’investitore può essere indagato per omicidio stradale colposo (art. 589 bis c.p.).
L’indagine viene avviata d’ufficio dalla Procura; vengono raccolti gli elementi di prova tramite rilievi, l’assunzione di sommarie informazioni, realizzazione di fotografie e normalmente viene disposta l’autopsia.
I familiari della vittima (coniuge, figlio, genitore, fratelli e sorelle) sono potenziali persone offese dal reato e, in caso di rinvio a giudizio dell’investitore, possono costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni.
2. Ambito civile
Sin dalla fase di indagini preliminari è possibile intimare il risarcimento dei danni patiti, previa attenta valutazione della dinamica del sinistro al fine di considerare eventuali profili di colpa.
I danni risarcibili (iure proprio) includono:
- danno patrimoniale (spese mediche, funerarie, perdita di sostegno economico);
- danno non patrimoniale (sofferenza per la perdita del proprio congiunto e la modifica delle consuetudini di vita).
La lettera monitoria viene inviata dall’avvocato direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo e, nel caso in cui non si trovi un accordo, si può avviare una causa civile o valutare la costituzione di parte civile.
3. Passi immediati consigliati
Recuperare tutta la documentazione possibile (cartella clinica relativa al ricovero, eventuali foto/testimonianze relative al rapporto parentale) e rivolgersi ad un avvocato che si occupa di diritto penale e di risarcimento danni da incidenti stradali.