Investimento pedone fuori dalle strisce in città, a Bolzano e a Trento. Guida 2026 al risarcimento danni

Hai attraversato fuori dalle strisce e sei stato investito in Trentino Alto Adige? Non tutto è perduto. Scopri come ottenere tutela nei casi di investimento pedoni

È un errore comune pensare che, in caso di investimento di un pedone fuori dalle strisce pedonali, la colpa sia automaticamente ed esclusivamente del pedone. La realtà è molto più sfumata, specialmente se l'incidente avviene in contesti urbani complessi come le strade di Trento o le vie trafficate di Bolzano.

La presunzione di colpa del conducente (art. 2054 c.c.) non viene meno solo perché l'attraversamento è avvenuto a pochi metri dal passaggio pedonale.

Il principio dell’art. 2054, primo comma c.c.: la presunzione di 100% di colpa del conducente

In Italia, il conducente di un veicolo ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei pedoni e di prevederne i comportamenti, anche quelli imprudenti. Se vieni investito mentre attraversi fuori dalle strisce, il punto di partenza legale è che il conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quando scatta il concorso di colpa o l’esclusione della responsabilità?

Tuttavia, il pedone non ha "sempre ragione". L'ammontare del risarcimento danni dipende da quanto la condotta ha contribuito a creare la situazione di pericolo. Si parla di concorso di colpa (art. 1227 c.c.) quando la condotta del pedone è stata:

  1. imprudente: il pedone ha attraversato dietro un autobus fermo;

  2. negligente: l'attraversamento è avvenuto a meno di 100 metri dalle strisce esistenti senza motivo (art. 190 CdS);

e magari il guidatore era disattento, procedeva ad alta velocità o oltre il limite consentito o in ogni caso ad una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro (asfalto bagnato o scarsa visibilità o vicinanza di scuole o di parchi gioco).

In questi casi, il risarcimento potrebbe essere ridotto in percentuale (es. 30% colpa pedone, 70% conducente). Addirittura, in una recente sentenza (Ordinanza n. 2433/2024), la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone (al 50%) evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena 12 metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo.

Come tutelarti: l'azione di un avvocato esperto

Nei casi di investimento fuori dalle strisce, la battaglia è tecnica. Sono fondamentali le seguenti azioni:

  • Raccolta delle prove: rilievi planimetrici delle forze di polizia, testimonianze e, se disponibili, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza comunali, specialmente nei centri abitati e nelle città di Trento e Bolzano.

  • Analisi della velocità: verificare anche tramite esperti se l'auto rispettava i limiti e le condizioni stradali.

  • Gestione medico-legale: valutare accuratamente sia il danno biologico (lesioni fisiche) che il danno morale e patrimoniale, soprattutto in caso di macrolesioni.

Non accettare un'offerta al ribasso dall'assicurazione basata sulla semplice dinamica "fuori dalle strisce". La tua tutela inizia con una consulenza specializzata.

  • Se l'incrocio è a meno di 100 metri dalle strisce, il pedone ha l'obbligo di usarle. Tuttavia, se l'investimento avviene mentre il conducente sta procedendo ad una velocità non adeguata non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, la responsabilità primaria rimane spesso del conducente. Il risarcimento potrebbe subire una riduzione.

  • Il termine di prescrizione per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli è di due anni dalla data dell'incidente. Se però l'evento costituisce reato (es. lesioni stradali gravi o gravissime), si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per quel reato (spesso 5 o più anni). Ti consiglio di attivarti immediatamente per non perdere prove cruciali.

  • No. Sebbene la legge tuteli fortemente il pedone, questi può essere ritenuto parzialmente o addirittura totalmente responsabile se il suo comportamento è stato completamente imprevedibile, anomalo ed eccezionale, tale da non permettere al conducente nessuna manovra evasiva. Tuttavia, la valutazione deve essere sempre svolta caso per caso.

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