Lesione di legittima. Come tutelare i propri diritti ereditari

L'Avvocato Andy Rossi assiste clienti a Trento e Bolzano in casi di eredità contestata e lesione della quota di legittima

Nel nostro ordinamento, la libertà di disporre dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere non è assoluta. La legge, infatti, tutela i legami familiari più stretti attraverso l'istituto della successione necessaria.

Chi sono i legittimari?

I legittimari sono i soggetti a cui il legislatore riserva obbligatoriamente una quota del patrimonio del defunto (la cosiddetta "quota di legittima"). Essi sono (art. 536 c.c.):

  • il coniuge (o l’unito civilmente);

  • i figli;

  • gli ascendenti (solo in assenza di figli).

Quando si verifica la lesione?

Si parla di lesione della legittima quando il testatore, attraverso le disposizioni contenute nel testamento o tramite donazioni effettuate in vita, ha ecceduto la "quota disponibile", intaccando la parte di eredità spettante per legge ai legittimari.

È importante ricordare che, per calcolare se vi sia stata lesione, non ci si limita a guardare quanto rimasto al momento del decesso, ma occorre procedere alla riunione fittizia: un’operazione contabile che somma il valore dei beni lasciati (relictum) a quelli donati in vita (donatum), sottraendo i debiti.

Come difendersi: l'azione di riduzione

Il legittimario leso o pretermesso (totalmente escluso) non perde automaticamente il proprio diritto, ma deve agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione. Questa azione mira a rendere inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, fino al ripristino della quota di legittima spettante all'erede.

Nota bene: L'azione di riduzione è soggetta a termini di prescrizione (generalmente 10 anni dall'apertura della successione o dall'accettazione dell'eredità) ed è fondamentale una valutazione tecnica preventiva per determinare con esattezza l'entità della lesione.

Domande frequenti - FAQ

1. Chi sono i soggetti che hanno diritto alla quota di legittima?

I legittimari sono le persone a cui la legge riserva obbligatoriamente una quota del patrimonio: il coniuge, i figli (o i loro discendenti) e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori). Questi soggetti possono agire in giudizio se la loro quota viene intaccata da testamento o donazioni.

2. Come si calcola la lesione della mia quota di legittima?

Per capire se un erede è stato danneggiato, non bisogna limitarsi a guardare quanto è rimasto sul conto corrente al momento del decesso. La legge impone di effettuare la riunione fittizia, un’operazione contabile che somma il patrimonio attuale alle donazioni fatte in vita dal defunto.

La formula è:

Patrimonio lasciato (relictum) - debiti + tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto (donatum)

= riunione/massa fittizia

Esempio pratico (due figli: figlio A e figlio B)

Ipotizziamo che il genitore rimasto vedovo lasci sul conto corrente 100.000,00 €, oltre l’appartamento di famiglia per un valore di 350.000,00 €. In vita, però, aveva già favorito il figlio A con:

  • la donazione di un appartamento (valore stimato: 350.000,00 €).

  • bonifici bancari per complessivi 50.000,00 € a vario titolo (uno quale contributo per l’acquisto della caldaia, l’altro per l’acquisto dell’autovettura usata del figlio).

1. Calcolo della massa fittizia:

  • Patrimonio lasciato + donazioni: 450.000,00 € + 400.000,00 € = 850.000,00 €

2. Calcolo della quota "legittima" spettante:

Secondo il Codice Civile, con due figli la quota di legittima riservata a ciascuno è pari a 1/3 del patrimonio totale (mentre il restante 1/3 è la "quota disponibile").

  • Quota di legittima per ogni figlio: 1/3 di 850.000,00 € = 283.333,33 €

3. Verifica della lesione per il figlio B:

In assenza di testamento, il figlio B eredita per legge la metà di quanto rimasto (metà immobile di famiglia e metà conto corrente), per un valore totale di 225.000,00 €.

  • quota di legittima spettante: 283.333,33 €

  • quota effettivamente ricevuta: 225.000,00 €

  • lesione di legittima subita dal figlio B: 58.333,33 €

In questo scenario, il figlio B ha il diritto di agire nei confronti del fratello per recuperare i 58.333,33 € mancanti, nonostante abbia già ricevuto una parte importante dell'eredità.

!! Se rimane un genitore in vita, allora cambiano le quote di legittima, perché anche il coniuge del defunto ha diritto alla sua quota (1/4), mentre quella in favore dei due figli corrisponde a metà del totale (1/4 ciascuno).

3. Entro quanto tempo si può contestare la lesione della legittima?

L'azione di riduzione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 10 anni. Solitamente, questo termine decorre dall'apertura della successione (morte del de cuius) o, nel caso di eredi testamentari, dal momento in cui questi accettano l'eredità.

4. Cosa succede se le donazioni fatte in vita hanno leso la legittima?

Se il patrimonio rimasto alla morte non è sufficiente a coprire la quota dei legittimari, si possono impugnare le donazioni fatte dal defunto in vita. La legge prevede che si parta dall'ultima donazione effettuata e si risalga via via a quelle precedenti fino a quando la quota di legittima non viene integrata.

Se ritieni che i tuoi diritti ereditari siano stati lesi o desideri pianificare la tua successione nel rispetto della legge, è fondamentale consultare un professionista per un’analisi accurata del patrimonio e delle disposizioni effettuate

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