Risarcimento danni per infortuni sul lavoro a Bolzano e Trento
In caso di incidente sul lavoro o di malattia professionale, l'INAIL interviene tempestivamente indennizzando una parte del danno. Tuttavia, l'indennizzo INAIL spesso non copre l'intero danno subìto dal lavoratore.
Quando si verifica un infortunio derivante dalla violazione delle norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro o di colleghi, il lavoratore ha diritto al cosiddetto “danno differenziale”.
Come ottenere il risarcimento integrale?
Lo Studio Legale Rossi ti aiuta a richiedere e ottenere l'integrazione economica per:
La quota di danno biologico non coperta dall'INAIL, vale a dire il danno temporaneo e il danno permanente inferiore al 5%.
Il danno morale e la sofferenza patita, i quali sono esclusi dalle tabelle INAIL.
Il danno patrimoniale futuro legato alla perdita della capacità lavorativa specifica.
L’avv. Rossi si occupa inoltre di raccogliere i verbali degli organi ispettivi (Ispettorato del Lavoro o UOPSAL dell’ASUIT Trento), le testimonianze e le perizie tecniche necessarie a dimostrare la responsabilità del datore di lavoro, gestendo la trattativa sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Lo studio legale Rossi è disponibile per l’assistenza e la consulenza su Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Trento e per le valli di Fassa e Fiemme
❓ Domande Frequenti (FAQ)
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Il primo passo fondamentale è avvisare tempestivamente il datore di lavoro, anche per infortuni di lieve entità. Successivamente, è essenziale recarsi al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante specificando che si tratta di un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro. Il medico rilascerà il primo certificato medico infortunistico, che deve essere trasmesso per via telematica all'INAIL, mentre una copia con i giorni di prognosi andrà consegnata all'azienda.
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Sì, la legge tutela anche il cosiddetto "infortunio in itinere", ovvero l'incidente che si verifica durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Oltre alla copertura INAIL, se l'incidente stradale è stato causato dalla responsabilità di un terzo conducente, è possibile agire contro la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni (biologici, morali e patrimoniali) non coperti dall'INAIL.
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Il termine di prescrizione per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro (derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza previste dall'art. 2087 del Codice Civile) è di 10 anni. Il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile dal lavoratore. Tuttavia, per evitare la dispersione delle prove (come testimonianze dei colleghi o lo stato dei luoghi), è sempre consigliabile avviare l'iter legale il prima possibile.
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Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un lasso di tempo stabilito dal proprio Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), chiamato "periodo di comporto". Durante questo periodo il licenziamento è vietato. Inoltre, se l'infortunio è stato causato da una responsabilità del datore di lavoro (ad esempio, per un macchinario non a norma), l'assenza non può essere conteggiata ai fini del superamento del periodo di comporto, rendendo illegittimo un eventuale licenziamento.
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Assolutamente sì. Grazie al "principio di automaticità delle prestazioni", il lavoratore irregolare o non contrattualizzato ha pieno diritto a tutte le tutele e le prestazioni economiche e sanitarie dell'INAIL. Inoltre, è pienamente legittimato ad agire legalmente contro l'azienda sia per ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro, sia per esigere il risarcimento del danno differenziale se vi sono state violazioni delle norme antinfortunistiche.
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Molti lavoratori temono che un proprio errore annulli ogni tutela legale. In realtà, la copertura INAIL è garantita anche in caso di colpa, imprudenza o distrazione del dipendente durante le ore di lavoro. L'indennizzo viene escluso soltanto nel raro caso di "rischio elettivo", ovvero quando l'infortunio deriva da un'azione anomala, volontaria e totalmente slegata dalle proprie mansioni. Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno differenziale da parte dell'azienda, un'eventuale disattenzione può comportare un concorso di colpa, ma se il datore di lavoro non ha fornito i dispositivi di protezione adeguati (DPI) o la formazione necessaria, rimane comunque obbligato a risarcire il danno.